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Le società semplici
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Gli amministratori
Tra la società e gli amministratori si instaura un rapporto fiduciario simile al mandato, cioè quel contratto (art. 1703 c.c.) in forza del quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra (mandante). In questo caso, gli amministratori hanno gli stessi diritti e obblighi del mandatario.
I diritti degli amministratori sono:
realizzare gli atti che ritengono necessari od opportuni per gli interessi della società;
percepire il compenso stabilito dai soci.
È obbligo degli amministratori amministrare la società con la diligenza del mandatario:
tutelare gli interessi della società;
evitare situazioni di conflitto di interessi;
informare la società degli affari più importanti;
presentare il rendiconto dell’amministrazione;
consentire ai soci di controllare il loro operato;
osservare le altre prescrizioni poste a loro carico dalla legge o dall’atto costitutivo.
Gli amministratori che con dolo o con colpa non adempiono ai loro doveri sono personalmente e solidamente (se più amministratori) responsabili (azione di responsabilità) per i danni causati alla società (art. 2260 c.c.).
La funzione di controllo sulla gestione spetta indistintamente a ciascun socio (art. 2261 c.c.):
richiedere e ottenere informazioni dagli amministratori sull’andamento degli affari;
consultare i documenti relativi all’amministrazione;
ottenere il rendiconto alla fine di ogni anno.

La ripartizione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utile dopo l’approvazione del rendiconto (art. 2262 c.c.). I criteri di ripartizione sono fissati al momento dell’atto costitutivo, fermo restando il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.), in base al quale è nullo il patto con cui uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione degli utili o delle perdite; se l'atto costitutivo non specifica nulla, si applicano i criteri di ripartizione fissati dalla legge (art. 2263 c.c.):
ogni socio ha diritto di percepire una parte degli utili proporzionale al suo conferimento;
se l’atto costituito non specifica, si presuppone che siano stati fatti uguali conferimenti;
se il conferimento ha avuto per oggetto un’attività lavorativa o dei servizi, la parte di utile è determinata dal giudice secondo equità.

Scioglimento del rapporto sociale
La società si scioglie per (2272 c.c.):
decorso del termine: nell’atto costitutivo viene indicato il periodo di durata della società. Lo scioglimento può essere tacitamente prorogato (2273 c.c.) quando, decorso il periodo di durata, i soci continuano a compiere le operazioni sociali;
conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
volontà di tutti i soci;
venir meno della pluralità dei soci: rimane un solo socio (sei mesi per ricostituirla);
altre cause previste dal contratto sociale.
Al momento dello scioglimento si pone il problema di liquidare, cioè trasformare in denaro liquido, il patrimonio della società. Se l’atto costitutivo non prevede nulla, la liquidazione viene effettuata da uno o più liquidatori nominati dai soci stessi, all'unanimità, o nel caso di mancanza della loro decisione dal Tribunale. La società si estingue, cioè cessa di esistere, con la chiusura della liquidazione. I liquidatori devono:
prendere in consegna dagli amministratori i beni e la documentazione contabile della società;
redigere l’inventario delle attività e delle passività sociali;
procedere alla liquidazione del patrimonio vendendo i beni sociali;
pagare i creditori sociali;
ripartire l’attivo rimanente tra i soci.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio
Se il rapporto sociale si scioglie nei confronti di un solo socio, la società continua nella sua attività:
- morte (art. 2284 c.c.): i soci possono scegliere se liquidare la quota agli eredi del defunto, sciogliere la società oppure far subentrare nella società gli eredi stessi;
- recesso (art. 2285 c.c.): atto unilaterale con il quale il socio dichiara di non voler far più parte della società. Si possono distinguere tre diverse ipotesi di recesso:
1. Società contratta a tempo determinato: il socio può recedere solo se sussiste giusta causa.
2. Società contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci: si può recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno tre mesi.
3. Recesso convenzionale: al verificarsi di una delle cause previste dal contratto sociale. Il recesso è esercitato per giusta causa nel caso di un evento di forza maggiore (infermità mentale); se alcuni soci compiono delle operazioni o scorrettezze che fanno venire meno la fiducia tra i soci, questo legittima il socio succube delle scorrettezze a recedere; socio amministratore isolato dagli altri è una giusta causa di recesso; insanabile dissidio tra i soci; l'ampliamento dell'oggetto sociale comporta giusta causa di recesso per i soci contrari all'ampliamento. Giuste cause di recesso possono essere reperite dalle cause di recesso delle società di capitali (art. 2437 e 2473 c.c.)
- esclusione (art. 2286 c.c.): l’uscita dalla società avviene contro la volontà del socio e può essere di diritto (viene automaticamente escluso) o deliberata dalla società (es. interdizione o inabilitazione del socio oppure gravi violazioni della legge o dell’atto costitutivo).
L’opposizione del socio deve essere presentata entro 30gg. dal momento della comunicazione di esclusione.
Quando un socio cessa di far parte della società si procede alla liquidazione della quota (art. 2289 c.c.), cioè la società deve corrispondere una somma di danaro pari al valore della quota. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime e sono responsabili verso terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno dello scioglimento. La società deve pagare quanto dovuto entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale.

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